Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile bisogna presentare relativa richiesta, tramite sito INPS o Patronato, attraverso il certificato medico telematico rilasciato dal proprio medico di fiducia. Dopo aver effettuato visita medico legale presso le Commissioni ASL/INPS si ottiene una percentuale tra lo 0% e il 100%. Con una percentuale pari al 46% si può ottenere l’iscrizione al collocamento nelle liste speciali (ex l. 68/99). Con il 51% spettano alcuni congedi lavorativi, mentre con il 67% si ha diritto ad un’esenzione medica per le patologie per la quali si è richiesta l’invalidità. Ma solo con una percentuale pari o superiore al 74% si può ottenere anche un beneficio economico.
Nello specifico, con un riconoscimento d’invalidità civile dal 74% al 99%, si ha diritto all’ASSEGNO D’INVALIDITA’ CIVILE (ex art. 13 L. 118/71) che per l’anno 2017 è ripartito in 13 mensilità del valore di Euro 279,47. Ecco i requisiti:
- Riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- Stato di bisogno economico (mancato superamento limiti reddito annuale personale di Euro 4.800,38)
- Età compresa tra i 18 e i 65 (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016);
- Cittadinanza italiana;
- Iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- Titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- Non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
- Residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
In caso del riconoscimento del 100% d’invalidità civile si ha diritto alla PENSIONE D’INABILITA’ (ex art. 12 L. 118/71) che per l’anno 2017 è sempre ripartita in 13 mensilità, del valore di Euro 279,47. I requisiti per la pensione, però, sono diversi rispetto all’assegno d’invalidità civile e sono:
- Riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
- Età compresa tra i 18 e i 65 (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016);
- Stato di bisogno economico (mancato superamento limiti reddito annuale personale di Euro 16.532,10 Euro)
- Cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
In caso di mancato riconoscimento della prestazione o non raggiungimento della percentuale richiesta, si può ricorrere all’autorità giudiziaria, tramite un avvocato, entro e non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del decreto d’invalidità INPS o alla notifica dello stesso.
Daniele Angelo Guarino