Dal 1° gennaio 2010 chiunque voglia presentare una nuova domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. 104/1992) e disabilità (iscrizione al collocamento mirato L. 68/99) deve farlo attraverso un procedimento che consta di 2 fasi:
1) Richiesta, dal proprio medico di fiducia, del CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO INPS, nel quale saranno contenuti i dati anagrafici, la descrizione delle patologie e il tipo di prestazione previdenziale che si richiede;
2) Successivamente, o tramite il sito INPS (al quale si accede con il proprio username e il pin) o presso qualsiasi Patronato si trasmette il certificato all’INPS.
A quel punto la commissione ASL/INPS provvederà a convocare a visita (tramite lettera a/r) l’istante, il quale si recherà presso la sede indicata, nel giorno e nell’ora indicata con un documento di riconoscimento valido e tutta la documentazione medica attestante le patologie indicate.
A fine visita, nei mesi a seguire, il soggetto richiedente riceverà il decreto della Commissione (ovviamente tanti decreti quante sono le prestazioni richieste) al quale, in caso di mancato riconoscimento delle invalidità, potrà ricorrere all’autorità giudiziaria nel termine di 6 mesi dalla notifica del verbale Qualora, nonostante la regolarità dell’invio della richiesta dell’invalidità civile, la Commissione non provvede a convocare a visita l’istante, quest’ultimo, dopo 9 mesi potrà ricorrere direttamente all’Autorità Giudiziaria con l’ausilio di un avvocato.
Daniele Angelo Guarino